Art. 26.

      1. L'articolo 36 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

      «Art. 36. - (Ufficio centrale del contenzioso tributario). - 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Ufficio centrale del contenzioso tributario, che provvede alla gestione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria, svolgendo le seguenti funzioni:

          a) cura l'attività relativa alle competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e della Presidenza del Consiglio dei ministri previste dal presente decreto;

 

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          b) effettua ispezioni, verifiche e indagini per l'esercizio dell'alta sorveglianza attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 29 e per l'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 16;

          c) provvede alla gestione automatizzata delle attività degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria e alle rilevazioni statistiche sull'andamento dei processi, comprese la formazione e la tenuta dei ruoli;

          d) cura la gestione dell'ufficio del massimario di cui all'articolo 40, nonché la rilevazione e l'esame delle questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza nelle controversie pendenti dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti degli stessi;

          e) segnala al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ai direttori delle Agenzie delle entrate, del territorio e delle dogane, le questioni sulle quali si registra un univoco orientamento giurisprudenziale e quelle di particolare importanza su cui non vi è univoco orientamento giurisprudenziale;

          f) provvede all'amministrazione del personale inquadrato nel ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 38;

          g) cura, d'intesa con la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, corsi di aggiornamento per il personale di cui all'articolo 38.

      2. All'Ufficio centrale del contenzioso tributario sono assegnati dirigenti, funzionari e impiegati dei diversi livelli e profili professionali appartenenti al ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 38, nei limiti fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

 

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